l Consiglio Nazionale Forense, in una delle FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati pubblicate sul proprio sito internet, ha precisato che, ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente, l’avvocato non é tenuto a compilare una “scheda di valutazione” del rischio.
Tuttavia, secondo il CNF, è consigliabile conservare nel fascicolo del cliente una sorta di “documento di profilazione” del cliente, da compilare quando quest’ultimo questo viene identificato, e nella quale l’Avvocato effettua una “valutazione del “rischio cliente” sotto i profili dell’antiriciclaggio, in questo supportato – fra gli altri – dagli indicatori di anomalia e degli schemi di anomalia”.