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    Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389 XVII Legislatura

    Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l’attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

    Lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) volta ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

    Il decreto sostanzialmente riscrive il D.Lgs. n. 231 del 2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l’attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni. La seconda parte del decreto provvede inoltre a riscrivere il D.Lgs. n. 109 del 2007 (antiterrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.

    Le principali novità del D.Lgs. n.231 antiriciclaggio

    In sintesi, la nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi (soggetti obbligati) e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione del diritto europeo.

    Si ricorda, infatti, che punto di partenza della direttiva è l’ampliamento e la razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach), già considerato dalla precedente direttiva, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati.

    Le nuove disposizioni garantiscono anche un sistema di controllo degli operatori che effettuano l’attività di money transfer, caratterizzata da un elevato rischio di infiltrazione criminale. Si ricorda che un altro schema di decreto legislativo (A.G. 390) prevede l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati (cd. “compro oro”) con la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di compravendita dell’oro.

    Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    In particolare si segnalano i seguenti punti innovativi:

    • è eliminato l’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico per gli intermediari bancari e finanziari; i nuovi articoli 31 e 32 prescrivono che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni devono consentire la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali e devono essere idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali;
    • è richiesta l’adeguata verifica del cliente, con la registrazione delle informazioni, anche per le operazioni occasionali che comportano un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro (articolo 17, comma 1);
    • nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti (articolo 17, comma 6);
    • gli obblighi di adeguata verifica non si osservano in relazione alla mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8);
    • entro il 31 dicembre 2018 devono essere estinti tutti i libretti al portatore anonimi (articolo 49);
    • le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese devono comunicare telematicamente ai rispettivi Registri le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva; i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali sono tenuti all’iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese al quale devono essere comunicate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust (articolo 21);
    • sono previste misure di controllo e monitoraggio che devono essere adottate dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica nei confronti dei soggetti convenzionati e agenti che dovranno essere annotati in apposito registro tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (articoli 43-45);
    • gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo sono attenuati: devono segnalare alle autorità di vigilanza i fatti che possono integrare violazioni del decreto gravi, ripetute, sistematiche o plurime, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (articolo 46);
    • devono essere adottate procedure volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente (c.d. whistleblowing);
    • nel settore dei giochi si prevede per distributori ed esercenti del gioco su rete fisica l’obbligo di identificare il cliente che richiede o effettua operazioni di gioco per importo pari o superiore ai 2.000 euro (per il settore delle VLT il limite è di 500 euro). Se si ravvisa il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo le misure antiriciclaggio devono essere applicate a prescindere della cifra richiesta. L’obbligo di identificazione per i giochi online avviene attraverso il conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Chi gestisce case da gioco (casinò) dovrà identificare e verificare i clienti se il valore delle transazioni eseguite per l’acquisto o il cambio dei gettoni, o l’incasso delle vincite, sia pari a importi di 2.000 euro o superiori. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all’ingresso della casa da gioco (articoli 52-54);
    • le sanzioni previste non sono a misura fissa, ma proporzionate all’inadempienza del professionista.

    Normativa europea

    La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, costituisce la quarta direttiva antiriciclaggio, resa necessaria, tra l’altro, ai fini dell’allineamento alle nuove 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012.

    Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, ad integrazione della direttiva (UE) 2015/849, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.

    La direttiva (UE) 2015/849 costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, che deve essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

    Sono rafforzati, in particolare, la valutazione del rischio di riciclaggio sovranazionale, nazionale e dei singoli soggetti obbligati, l’attività e i poteri delle unità di informazione finanziaria, la trasparenza delle informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società e trust, la garanzia della riservatezza dei dati.

    Come sottolineato dal Comitato di sicurezza finanziaria nell’ultima Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo passa necessariamente per una piena responsabilizzazione dei soggetti obbligati rispetto alle procedure necessarie per mappare e intercettare il relativo rischio insito nella pratica quotidiana della loro attività professionale. D’altra parte, i costi generati da rischi reputazionali e commistioni con la criminalità finanziaria, rappresentano il migliore incentivo per i privati a condividere con le autorità il patrimonio informativo da essi detenuto e strutturato nell’esercizio della propria attività.

    I principali elementi di riforma al regime vigente introdotti dalla direttiva sono:

    • l’estensione dell’approccio basato sul rischio (risk based approach). Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione “sovranazionale” dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). La Commissione formula su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati. Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;
    • un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull’obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell’obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
    • nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;
    • l’abolizione della cosiddetta “equivalenza positiva” dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
    • la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all’obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
    • l’ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (Financial Intelligence Unit) (in Italia, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia – UIF);
    • un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

    La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; richiama l’applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell’antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l’istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

    A fianco della direttiva illustrata è stata adottato il regolamento UE 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, il quale: amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all’ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l’applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette. Il regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

    Si ricorda che la prima direttiva in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio è la direttiva 91/308/CEE, a cui l’Italia si è adeguata con il decreto-legge n. 143 del 1991, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. La seconda direttiva europea – direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 – ha modificato la precedente ed è stata ratificata in Italia attraverso il D.Lgs. n. 56 del 2004. La terza direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 ha abrogato le precedenti: sono state introdotte disposizioni più specifiche e dettagliate sull’identificazione della clientela e sul controllo delle nuove attività nonché sulle operazioni finanziarie. La sua peculiarità, rispetto alle precedenti, è dettata dal fatto che l’approccio è stato basato sul rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Come è stato anticipato tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 231 del 2007.

    La Commissione europea il 5 luglio 2016 ha presentato una Proposta di modifica della quarta Direttiva antiriciclaggio (COM(2016)450final). Il Consiglio UE, attraverso il suo Comitato dei rappresentanti permanenti, ha definito il testo della proposta, chiedendo alla nuova Presidenza di iniziare le discussioni con il Parlamento Europeo.

    La nuova proposta di direttiva prevede misure più stringenti per l’utilizzo delle carte prepagate e delle valute virtuali: si ritiene di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Sono ulteriormente rafforzati i poteri delle UIF (Unità di informazioni finanziarie nazionali) e la collaborazione tra esse. Si richiede l’istituzione di archivi nazionali con informazioni sui conti bancari (analoghi all’Anagrafe dei rapporti italiana) e una più ampia trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva. La nuova direttiva è parte di un piano d’azione della Commissione contro il finanziamento al terrorismo, sul quale il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni il 12 febbraio 2016, e che risponde inoltre alle rivelazioni dei Panama Papers dell’aprile 2016.

    La proposta di modifica della quarta direttiva antiriciclaggio è anche in linea con gli sviluppi a livello globale. A livello internazionale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con le risoluzioni 2199(2015) e 2253(2015), ha chiesto di adottare misure per impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali. Inoltre la dichiarazione del G20 del 18 aprile 2016 ha invitato il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali a presentare proposte preliminari per migliorare l’attuazione delle norme internazionali in materia di trasparenza, anche per quanto riguarda la disponibilità di informazioni sulla titolarità effettiva e il loro scambio a livello internazionale.

    Il 21 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte volte a rafforzare il contrasto al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base degli impegni assunti nel piano d’azione del febbraio 2016.

    In particolare, si tratta di:

    1. una proposta di direttiva COM(2016)826 per perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati;

    Gli elementi chiave della proposta sono: norme minime per la definizione dei reati penali e delle sanzioni connesse al riciclaggio di denaro, al fine di impedire ai criminali di sfruttare le differenze esistenti tra le diverse legislazioni nazionali in materia; disposizioni per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera al fine di migliorare le indagini sui reati connessi al riciclaggio di denaro; l’allineamento delle norme UE agli obblighi internazionali stabiliti dalla convenzione del Consiglio d’Europa di Varsavia e alle raccomandazioni della task force Azione finanziaria”.

    Nella Relazione programmatica si preannuncia l’impegno del Governo italiano per far progredire l’iter normativo della proposta.

    Il Governo italiano intende, altresì, rafforzare il sostegno ad Europol per quanto riguarda l’interscambio di informazioni sui flussi finanziari a scopi terroristici.

    Si segnala che il pacchetto della Commissione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo è considerato prioritario anche nel Programma del semestre di Presidenza maltese del Consiglio UE.

    1. una proposta di regolamento (COM(2016)825) sui controlli sul denaro contante, che mira tra l’altro a rafforzare le verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall’UE con 10 mila euro o più in contanti;

    La nuova disciplina, tra l’altro: rafforza i controlli sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall’UE con 10.000 euro o più in contanti; permette alle autorità di agire anche in relazione a importi inferiori alla soglia prevista per le dichiarazioni doganali (10.000 euro), qualora si sospettino attività criminali; estende i controlli doganali ai contanti inviati mediante pacchi postali o spedizioni di merci, ai prodotti preziosi come l’oro e alle carte di pagamento prepagate che attualmente non sono oggetto delle normali dichiarazioni doganali.

    1. una proposta di regolamento (COM(2016)819) sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato.

    Si tratta di uno strumento giuridico unico per il riconoscimento degli ordini di congelamento e confisca in altri paesi dell’UE, che semplificherebbe l’attuale quadro giuridico. Il nuovo regolamento, tra l’altro, estende l’ambito di applicazione delle attuali norme sul riconoscimento transfrontaliero al fine di includere la confisca nei confronti di terze persone collegate ai criminali.

    Normativa nazionale in tema di antiriciclaggio

    Si ricorda che con la legge di stabilità 2016 il legislatore ha innalzato da 1.000 a 3.000 euro la soglia per il trasferimento di contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, nonché quella per l’attività di cambiavalute (articolo 49, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 231 del 2007). Resta immutata la soglia di 1.000 euro prevista per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e per gli assegni. Una previsione specifica mantiene il limite di 1.000 euro per il servizio di rimessa di denaro (money trasnfer).

    Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 si è provveduto a depenalizzare alcuni illeciti previsti da singole leggi con il dichiarato intento di deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la pena. In particolare, è stata disposta la depenalizzazione delle violazioni per le quali “è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”. Tale disciplina ha avuto effetti anche sulla disciplina sanzionatoria antiriciclaggio. In particolare il D.Lgs. n. 8 del 2016 ha trasformato in illecito amministrativo le seguenti violazioni della normativa antiriciclaggio per le quali era prevista la sola pena pecuniaria: la condotta di chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato; la condotta di chi omette di effettuare la registrazione dei dati ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto; il comportamento del collaboratore esterno che omette di eseguire, esegue tardivamente ovvero in modo incompleto la comunicazione al soggetto per conto del quale opera, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di registrazione. Resta ferma la rilevanza penale delle altre fattispecie punite dal decreto antiriciclaggio anche con pena detentiva; si tratta di ipotesi eterogenee che, per quanto concerne la materia dell’adeguata verifica, includono le condotte omissive o di falso realizzate dall’esecutore dell’ operazione.

    Come evidenziato nella Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, trasmessa al MEF dal Comitato di sicurezza finanziaria (riferita all’anno 2015), i richiamati generici riferimenti alle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative previste per le fattispecie depenalizzate determinano alcune incertezze interpretative in mancanza di specifiche previsioni di coordinamento con le disposizioni del decreto antiriciclaggio.

    Si segnala che il 10 febbraio 2016 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e il Fondo Monetario Internazionale hanno pubblicato il Rapporto di valutazione sul sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La valutazione, condotta dal Fondo Monetario, ha riguardato non solo la conformità della normativa italiana rispetto agli standard internazionali emanati dal GAFI ma anche l’efficacia delle misure adottate e delle attività in concreto svolte. L’esito è complessivamente positivo. Il sistema italiano è giudicato maturo, sofisticato e assistito da un robusto assetto normativo e istituzionale, in presenza di rischi di riciclaggio significativi per il Paese derivanti soprattutto da illeciti fiscali, fenomeni di criminalità organizzata, reati di corruzione, traffico di droga, usura.

    La norma di delega

    L’articolo 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847.

    In sintesi si intende graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell’attività espletata. Determinati soggetti sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio. Sono attribuiti nuovi compiti alle autorità di vigilanza.

    Con riferimento alle procedure per l’esercizio della delega, si rammenta che l’articolo 1 della legge n. 170 del 2016 rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 31 e 32 della legge n. 232 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

    In particolare l’articolo 31, comma 1 dispone che i decreti legislativi delegati siano adottati ordinariamente entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

    Ove il termine di recepimento sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

    La legge di delegazione europea (ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31) indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

    La direttiva 849/2015 è inserita nell’allegato B alla legge n. 170 del 2016 e, dunque, è tra quelle per il cui recepimento è previsto il descritto passaggio parlamentare.

    Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

    Si rammenta che il termine di recepimento della Direttiva 2015/849 è il 26 giugno 2017 (articolo 67 della direttiva medesima). Di conseguenza, il termine di esercizio della delega è fissato al 26 febbraio 2017 (quattro mesi prima del termine di recepimento).

    L’A.G. n. 389 in commento è stato assegnato alle Commissioni II Giustizia e VI Finanze il 25 febbraio 2017; il termine per l’espressione del parere è fissato il 6 aprile 2017, ovvero successivamente alla scadenza dei termini originari di delega (26 febbraio 2017).

    Di conseguenza, secondo il richiamato articolo 31, comma 3 della legge n. 232 del 2012, i termini di delega sono prorogati di tre mesi, ossia al 26 maggio 2017.

    I principi e i criteri direttivi

    La norma di delega individua due obiettivi: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell’utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali; graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio.

    In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche:

    • al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione della Commissione europea;
    • gli esiti dell’analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell’ordine pubblico, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e dell’adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio;
    • le autorità di vigilanza valutano il rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio;
    • i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell’attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

    Si prevede la possibilità di aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi, al fine di assicurare la proporzionalità e l’efficacia delle misure attuative della direttiva 2015/849 e nel rispetto del richiamato principio dell’approccio basato sul rischio.

    Gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio possono essere esonerati dagli obblighi antiriciclaggio previsti dalla direttiva 2015/849 sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria.

    Gli emittenti di moneta elettronica sono esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a specifiche situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.

    Con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell’UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, si prevede l’obbligo di istituire un punto di contatto centrale in modo da garantire l’efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

    Si prevede di apportare alle disposizioni in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione, attualmente vigenti, le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l’adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del GAFI e dalla direttiva 2015/849.

    I soggetti obbligati, nell’identificazione del cliente, possono avvalersi di terzi qualificati, rispettando le prescritte cautele.

    Un altro criterio direttivo è volto ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza. In particolare, per quanto riguarda le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano informazioni complete sulla propria titolarità effettiva. Tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese disponibili alle autorità competenti.

    Con riferimento ai trust si prevede l’obbligo per il trustee di dichiarare di agire in tale veste, qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Egli, inoltre, deve ottenere e conservare tutte le informazioni sulla titolarità effettiva del trust: ovvero in merito all’identità del fondatore, del trustee, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Tali informazioni devono essere prontamente accessibili alle autorità competenti. Con riferimento ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l’ordinamento nazionale si prevede che tutte le informazioni sulla titolarità effettiva relative a tutti i soggetti coinvolti siano registrate in apposita sezione del Registro delle imprese e siano rese accessibili alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo accreditamento. Si prevede l’individuazione di specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o abilitazione per l’esercizio dell’attività.

    Infine, devono essere individuate specifiche attività di adeguata verifica della clientela relativamente al beneficiario di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti.

    È introdotto il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso l’integrazione di banche dati, per l’assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    Un altro criterio rafforza le competenze e le funzioni dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.

    Si prevede di rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. Si intende, inoltre, incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    Nel rispetto del principio del ne bis in idem e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva, sono previsti una serie di principi e criteri direttivi diretti a: introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, con un limite massimo delle relative sanzioni compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa; graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione – persona fisica o giuridica -, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati); prevedere che le sanzioni per violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell’ente; sanzionare in via amministrativa – in misura graduata sulla base di specifici parametri – le gravi, reiterate o plurime violazioni nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette; le relative misure afflittive dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine; nell’eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell’autorità di vigilanza; nell’interdizione temporanea dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie; devono essere previste sanzioni amministrative nei confronti di enti creditizi o finanziari per illeciti gravi o reiterati o plurimi delle norme sull’adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni; le violazioni di scarsa offensività commesse da enti creditizi o finanziari devono essere punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con una dichiarazione pubblica che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione, ordina di porre termine al comportamento illecito; si deve prevedere che, con regolamento attuativo, le autorità di vigilanza possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assicurando il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori; si attribuisce il potere sanzionatorio alla Banca d’Italia per le violazioni al reg. UE/847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; le modalità di pubblicazione dei provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono essere disciplinate nel rispetto dei principi fondamentali della normativa sulla tutela dei dati personali; devono essere previste le necessarie modifiche alla disciplina sanzionatoria della normativa interna relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto al finanziamento del terrorismo.

    Al fine di non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali – possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali.

    Uno specifico criterio di delega prevede l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000 (Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell’oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, deve inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio (art. 15, comma 2, lett. l, della legge n. 170 del 2016). A tale delega è stata data attuazione con lo schema di decreto legislativo A.G. 390, all’esame delle Camere per il parere parlamentare.

    La disciplina attuativa della direttiva 2015/849 deve trovare applicazione anche per le attività esercitate online dai soggetti agli obblighi.

    Si prevede, infine, che – per il recepimento della direttiva UE 2015/849 – siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (il riferimento è ai decreti legislativi 231/2007 e 207/2009), anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell’Unione europea nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.