La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4049/6 del 20 febbraio 2018 ha chiarito che, in caso di spedizione a mezzo posta di un avviso di accertamento, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo la notificazione si ritiene eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione tramite raccomandata dell’avviso di giacenza.
La Cassazione, ribadendo quanto già precisato in precedenti pronunce, ha escluso infatti che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio Postale.