Con circolare n. 57 del 29 marzo 2016 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dello sgravio biennale previsto dalla Legge n. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità.
Condizioni
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli che effettuino assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato ovvero trasformino a tempo indeterminato rapporti di lavoro a termine nel periodo 1° gennaio –-31 dicembre 2016. L’INPS ricorda che restano esclusi dall’esonero contributivo i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo non è però applicabile se, nell’arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o a questi collegate nonché facenti capo, anche per interposta persona, al datore di lavoro, e per coloro i quali sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Inoltre, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato;
4) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto da ultimo stabilito dalla lettera a), dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, in base al quale l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
Al fine di poter usufruire del beneficio dell’esonero contributivo, il datore di lavoro dovrà:
– essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (Durc);
– rispettare degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
Misura
La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Oltre ai premi Inail, non rientrano nel beneficio:
– il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, così come quello per la garanzia sul finanziamento della Quir;
– i contributi a sostegno dei Fondi di solidarietà ex Dlgs 148/15 (compresi quelli di pertinenza del Fis);
– il contributo dello 0,30% (ex lege 845/78) integrativo Naspi e devolvibile ai fondi interprofessionali per la formazione continua; i contributi di solidarietà in genere.