Favorire, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, la comprensione e la consapevolezza delle caratteristiche e delle peculiarità di un’operazione diequity crowdfunding e il suo utilizzo da parte dei diversi attori della filiera produttiva, quali imprenditori, investitori istituzionali e retail, sistema bancario e la rete dei professionisti, tra cui i commercialisti. E’ l’obiettivo del primo Position paper messo a punto dal Gruppo di lavoro sulla finanza innovativa creato da Consiglio nazionale dei commercialisti e Consob con l’obiettivo di avviare attività di studio e di education su temi quali equity-crowdfunding, minibond, cambiali finanziarie, ecc..
La sua redazione è stata portata a termine nel primo bimestre 2016 in ragione della rilevanza di policy del tema, legata al processo di revisione – avvenuto con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 – del Regolamento Consob n. 18592/2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” (c.d. equity crowdfunding).
A livello mondiale l’economia collaborativa (sharing economy) si sta facendo sempre più spazio, mettendo in discussione modelli consolidati di produzione e consumo. Una delle forme in cui lo spirito collaborativo e partecipativo si sta affermando anche in Italia con maggiore intensità, è rappresentata dal crowdfunding: una nuova forma di finanziamento di progetti ed idee basato sulla grande potenzialità della rete di interconnettere gli individui.
In questo ambito di particolare interesse è l’equity-crowdfunding. Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” ocrowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
Rispetto alla forma donation (dove un progetto civico o artistico raccoglie denaro sotto forma di liberalità) o reward (nelle quali i proponenti dell’iniziativa offrono un premio o una specifica ricompensa non in denaro in funzione dell’apporto che riceveranno dai sostenitori), l’equity-crowdfundingprevede che il finanziatore ottenga, come contropartita del denaro erogato alla società proponente, una partecipazione al capitale. In sintesi, ilcrowdfunding è definito “equity-based” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
Nel lavoro è stato, dapprima illustrata la normativa di riferimento, successivamente tracciato il processo sottostante un’operazione di equity-crowdfunding ed, infine, sono stati trattati gli aspetti più rilevanti sia lato emittente sia lato potenziale investitore, vale a dire:
- le principali peculiarità di un Business Plan per rappresentare efficacemente l’iniziativa imprenditoriale ai potenziali terzi finanziatori;
- le regole di corporate governance di cui lo statuto di un emittente deve tener conto per gestire adeguatamente gli effetti di un azionariato a maggior base partecipativa;
- le agevolazioni fiscali dirette ad incentivare l’investimento in start-up e PMI innovative;
- le valutazioni di opportunità e convenienza di un ipotetico investitore.