Percentuali di detraibilità IVA e dei costi di telefoni mobili e fissi aziendali: come si applica il principio di inerenza e quali i riferimenti normativi.
I telefoni fissi e mobili, smartphone compresi, sono elementi essenziali per la modalità di lavoro odierna e per il loro acquisto e gestione sono previste delle agevolazioni fiscali che sono state modificate con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007). In particolare è stata abrogata la lett . g) dell’art. 19-bis 1 del DPR 633/72 che prevedeva una detrazione forfetaria dell’IVA al 50% ed è stata introdotta una detrazione IVA differenziata in base all’ effettivo utilizzo del telefono nell’ ambito dell’attività dell’impresa, applicando il principio di inerenza.
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Detraibilità IVA
Dunque:
- in caso di utilizzo esclusivo è possibile detrarre il 100% dell’IVA sostenuta;
- in caso di utilizzo promiscuo è possibile detrarre o il 50% dell’IVA sostenuta con una percentuale forfetaria, o una percentuale diversa a patto che si possa dimostrare. Nel caso in cui si eserciti una detrazione maggiore, infatti,
i sarà maggiormente esposti ad eventuali controlli fiscali da parte del Fisco.
In sostanza, in caso di utilizzo promiscuo del telefono cellulare la detraibilità ai fini IVA riguarda solo la parte di traffico di telefonia mobile dedicata alle chiamate di lavoro, ovvero quelle effettivamente afferenti all’esercizio dell’impresa.
La percentuale di detrazione dell’IVA riguarda, oltre all’ acquisto dei telefoni cellulari, anche i costi di gestione quali:
- canoni di abbonamento;
- le spese di impiego;
- le spese di manutenzione;
- le spese di riparazione.
Per la telefonia fissa in linea generale si presume la completa e totale inerenza pertanto l’imposta sul valore aggiunto risulta detraibile al 100%, tuttavia è utile precisare che possono incorrere eventuali accertamenti fiscali volti a determinare se effettivamente il telefono fisso viene utilizzato per soli scopi professionali o anche privati. In quest’ultimo caso il Fisco sarebbe legittimato a richiedere il versamento del costo maggiore dedotto con applicazione di sanzioni ed interessi. Ad essere interamente deducibili sono anche l’IVA pagata in bolletta e le spese di installazione, allaccio, impianto e manutenzione.
I costi e la detraibilità dell’IVA per le spese di telefonia sostenute dalle imprese di autotrasporto sono riconosciute nella misura del 100%, nel limite di un apparecchio per veicolo.
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TELEFONO FISSO |
USO ESCLUSIVO |
100% |
Principio di inerenza |
TELEFONO FISSO |
USO PROMISCUO |
50% |
|
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI |
USO ESCLUSIVO |
100% |
Da dimostrare |
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI |
USO PROMISCUO |
50% |
Principio di inerenza |
TELEFONIA FISSA E MOBILE |
USO PROMISCUO |
100% |
Deducibilità costi
Il costo deducibile ai fini IRES ed IRPEF è dell’80% sia in caso di telefonia fissa che di telefonia mobile per effetto della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) che ha innalzato la deducibilità dei costi sostenuti relativamente all’acquisizione, all’impiego e alla manutenzione dei telefoni mobili utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni dal 50% all’80% e ha ridotto quella per i telefoni fissi dal 100% all’80%.
Esempio pratico
Parlando in numeri, nel caso in cui si acquisti un telefono cellulare al prezzo di 100 euro più IVA al 22% (22 euro):
- il costo del telefono di 100 euro può essere portato in deduzione ai fini IRES;
- il costo di 22 euro può essere detratto in proporzione al reale utilizzo, principio di inerenza, e la rimanente parte si andrà a sommare al costo deducibile valido ai fini IRES.