La legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto un nuovo regime forfettario rispetto al regime in vigore nei periodi 2015-2018, innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a euro 65.000 per tutti i destinatari e riducendo i requisiti necessari per poter usufruire del particolare regime contabile.
Il limite di ricavi/compensi è unico per qualsiasi soggetto e se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (sempre nel limite totale dei 65.000 euro).
Per l’accesso al regime forfetario è importante determinare l’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell’anno precedente tenendo in considerazione che:
a) vanno conteggiati il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ed i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino;
b) non vanno conteggiati i ricavi o i compensi derivanti dall’adeguamento ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità di cui Decreto legge n. 50/2017.
Il nuovo regime agevolato “forfetario” è riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) e ha sostituito tutti i regimi agevolati in essere in precedenza (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi”).
Tale regime costituisce un “regime naturale“ fatta salva l’applicazione del regime ordinario con vincolo di applicazione triennale.
I contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario presentano le seguenti particolarità oggettive:
a) sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri/indici di affidabilità, esonero adempimenti dei sostituti d’imposta, esonero dalla tenuta delle scritture contabili ed esonero dalla fatturazione elettronica attiva (per il ciclo passivo i contribuenti in regime forfetario, pur restando destinatari di fatture in formato elettronico emesse da altri soggetti obbligati,sono soggetti all’obbligo di conservazione elettronica solo nel caso in cui abbiano comunicato al cedente la PEC o il codice destinatario);
b) il reddito del soggetto è determinano applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti (si applica il principio di cassa) specifici coefficienti di redditività (diversificati a seconda del codice ATECO) ed è assoggettato ad una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15% (i ricavi/compensi conseguiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto e dal reddito si possono dedurre i contributi previdenziali pagati).