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    La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è rilevabile d’ufficio

    E’ rilevabile d’ufficio – anche in sede di gravame – la nullità, ai sensi dell’articolo 1283 Cc, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posta fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto.

    Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n.16188 del 28 giugno 2017