L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) non è correlato ad alcuna soglia e si applica quindi a prescindere dal valore dell’operazione.
L’articolo 48 del decreto prevede l’adozione di procedure e sistemi interni affinché anche dipendenti e collaboratori effettuino una prima valutazione delle operazioni richiamando quanto già indicato in altri documenti circa la formazione del personale di studio.
Si rammenta che l’articolo 42 prevede che i soggetti che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela si astengono dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e valutano se effettuare una SOS alla UIF a norma dell’articolo 35. In ogni caso i dati del segnalante vengono tutelati e non rivelati ad altri soggetti.
Le disposizioni sulla SOS – articolo 35 del decreto
quando inviare la segnalazione
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prima di compiere l’operazione |
in base a quali elementi
considerazioni indizi |
quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le operazioni rientrino nell’ambito di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa. Il sospetto e’ desunto dalle caratteristiche, dall’entita’, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita’ economica e dell’attivita’ svolta dal soggetto cui e’ riferita, in base agli elementi acquisiti. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. Link indicatori di anomalia UIF (vedasi il DM 16/4/2010) |
cosa contiene la segnalazione
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i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto; al segnalante è fatto obbligo di collaborare con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni |
e il segreto professionale?
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le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilita’ di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attivita’ criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attivita’ illegale sia stata realizzata |
devo informare il cliente della segnalazione?
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l’articolo 39 dispone che è fatto divieto al segnalante di dare comunicazione al cliente o a terzi della segnalazione e delle eventuali successive richieste formulate dalla UIF (il comma 4 ammette che il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la prestazione in forma associata ed il successivo comma 5 ammette che il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti relativamente ad operazioni relative allo stesso cliente od alla stessa operazione) vedi infra la sanzione |
quando non è dovuta
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l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorita’ giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso |
come si effettua la segnalazione?
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Con circolare prot. 0005565 – informativa n. 29/2017 il CNDCEC ha informato gli iscritti che, a seguito di protocollo di intesa stipulato con la UIF è stato attivato il servizio on line per effettuare la segnalazione di operazioni sospette. Si consiglia di procedere alla preventiva registrazione al sito, anche in assenza di segnalazioni da effettuare. |
Sanzioni
Tipologia di violazione
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Sanzioni
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Violazioni del segnalante al divieto di informare il cliente o terzi dell’avvenuta segnalazione
articolo 35 c. 4 |
Salvo che costituisca più grave reato
arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro |
Omessa segnalazione di operazioni sospette
Art. 58 c. 1 |
Salvo che il fatto costituisca reato
Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro |
Sanzioni accessorie – art. 66 c. 1
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Nel caso di violazioni gravi – ripetute o sistematiche
Costituiscono presupposto per l’applicazione di sanzioni disciplinari – l’interdizione non può essere inferiore ai due mesi e superiore ai 5 anni |
Link al sito Uif per la segnalazione di operazioni sospette. Clicca qui.