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    Ricorso cumulativo il contributo unificato va pagato per ogni atto

    E’ legittimo il maggior contributo preteso dalla segreteria della Commissione Tributaria qualora il contribuente abbia impugnato diverse iscrizioni a ruolo tramite un unico ricorso e abbia determinato e versato il contributo non su ogni atto impugnato, bensì sul valore totale della controversia. L’invito al pagamento con il quale la Segreteria della Commissione Tributaria recupera la differenza tra quanto versato e quanto accertato è comunque un atto ricorribile perché è comunque un atto attraverso il quale viene manifestata una pretesa impositiva cui il contribuente ha il diritto di opporsi.

    Così la Ctp Catania con la sentenza n. 4396/6/2017 depositata il 24 aprile 2017.

    Il contributo unificato nel processo tributario

    Il contributo unificato di iscrizione a ruolo (legge 115/2002 art. 9) ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis stessa legge, introdotto dall’art. 37, comma 6, lett. u), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 06.07.2011 e convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, è stato istituito e disposto anche per i procedimenti di materia tributaria e da applicarsi ai ricorsi iscritti e/o notificati successivamente alla data di sua entrata in vigore (06.07.2011).

    La decisione della Corte Costituzionale

    Il predetto comma 3-bis dell’art. 14 legge 115/2002 è stato sostanzialmente interpretato così come l’attuale suo testo dall’art. 1, comma 598, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, evidenziando che lo stesso ha pure superato positivamente il vaglio costituzionale, con sentenza Corte Cost. 9 marzo – 7 aprite 2016, n. 78, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3-bis, – nella parte incisa dall’art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 cosi in definitiva ritenendosi legittimo, perché non viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva né il diritto di difesa del contribuente, in caso di ricorso cumulativo, il calcolo del CUT sul valore dei singoli atti impugnati e non sul valore complessivo della lite.