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    Revisori legali – Dalla Ragioneria Generale dello Stato le istruzioni in materia di formazione continua

    Con la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fornisce istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

    Vengono illustrate, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l’accreditamento delle società e degli enti eventualmente interessati, la disciplina prevista per la formazione erogata dagli albi o ordini professionali e dalle società di revisione iscrirre al Registro.

    L’adempimento dell’obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.

    Tale obbligo, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 -31 dicembre 2019 decorre pertanto da tale data.

    L’attività formativa può essere alternativamente svolta:

    1. mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati (art. 5, comma 6, lett. a);
    2. mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione (art. 5, comma 6, lett. b).

    Sul sito istituzionale della revisione legale verrà pubblicato e aggiornato un elenco degli enti pubblici e privati accreditati.

    La formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli albi professionali di appartenenza nonché da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione che erogano o assicurano a qualsiasi titolo la formazione al proprio interno è riconosciuta equivalente, ai sensi dell’arti. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato Prot. n. 37343 del 7 marzo 2017.

    Si ricorda, infine, che sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del D.Lgs. n. 39/2010 per il periodo della sospensione.

    In allegato alla circolare vengono forniti:

    1. l’istanza di accreditamento, da presentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini dell’erogazione della formativa continua obbligatoria (Allegato 1);
    2. la Convenzione di accreditamento (Allegato 2);
    3. la Scheda dei corsi (Allegato 3).

    Per scaricare il testo della circolare n. 26/2017 e dei suoi tre allegati clicca qui.