Il comma 936 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018, modifica alcune disposizioni codicistiche in materia di composizione dell’organo amministrativo delle società cooperative. Viene, infatti, introdotto, dopo il primo comma dell’art. 2542 c.c., un nuovo comma a tenore del quale «L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma».
Si tratta di modifiche rilevanti, con cui, da un lato, si esclude definitivamente la possibilità di ricorrere all’amministratore unico e, dall’altro lato, estendendo a tutte le cooperative la regola della durata massima della nomina a tre esercizi, si impedisce che vi siano amministratori senza scadenza di mandato. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato questo argomento nello Studio n. 9-2018/I, dal titolo “Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella legge di bilancio (art. unico, comma 936, legge 27 dicembre 2017, n. 205)” (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 gennaio 2018), distinguendo i due profili: da un lato, si prevede che l’amministrazione della società debba essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti e, dall’altro lato, si impone l’applicazione a tutte le cooperative, a prescindere dal rinvio alla disciplina delle S.p.a. o delle S.r.l., della disposizione contenuta nell’art. 2383, comma 2, C.C.., che impone il limite di tre esercizi per la durata del mandato dell’organo amministrativo.
Da notare che, nell’imporre la composizione collegiale dell’organo di amministrazione, il legislatore non ha in alcun modo previsto una disciplina transitoria né tantomeno dettato specifiche regole per l’adeguamento o un termine per procedervi.
1) Nel caso in esame mancano tanto un termine entro il quale le società debbono adeguare gli statuti, quanto una disciplina relativa alla cessazione del rapporto gestorio relativo all’amministratore unico in carica, mentre l’unico dato certo è costituito dall’entrata in vigore della norma: 1° gennaio 2018.
Scartata l’ipotesi negativa secondo la quale, in mancanza di norma transitoria, la cooperativa non potrebbe più essere amministrata da un amministratore unico e pertanto si verificherebbe la decadenza automatica dell’organo in composizione monocratica (anche per la mancanza nella maggioranza dei casi dell’organo incaricato di comunicare la cessazione degli amministratori al Registro delle imprese e di convocare l’assemblea per la nomina dell’organo amministrativo, e cioè il collegio sindacale), sembra più convincente – sempre secondo il CNN – la prospettiva, per cui “la norma sarebbe da intendersi non come norma direttamente applicabile e comportante effetti immediati sui rapporti in corso, ma come norma che impone un obbligo alla società e, per essa, all’amministratore unico, tenuto a convocare senza indugi o l’assemblea per procedere all’adeguamento e a nominare, nella stessa sede, il consiglio di amministrazione”.
Resta da risolvere il problema della tempistica in cui procedere a tale adeguamento e delle conseguenze del suo mancato rispetto.
Considerato che la nuova disciplina è in vigore dal 1° gennaio, si deve ritenere che la società – e per essa il suo amministratore unico – sia già obbligata a provvedervi, anche se appare comunque arduo, nel silenzio del legislatore, definire termini, anche sul piano sistematico.
Ferma restando la tempestività della convocazione, che dovrebbe avvenire “senza indugio” – se non, addirittura, entro trenta giorni dal momento in cui si è a conoscenza del presupposto, salvo incorrere nella sanzione prevista dall’art. art. 2631 C.C. – quanto al momento in cui tenere l’assemblea per l’adeguamento e la nomina del nuovo organo amministrativo, il Notariato ritiene che “si potrebbe eventualmente far coincidere detto momento con quello di approvazione del bilancio di esercizio (se il relativo esercizio si fosse chiuso al 31 dicembre), in una prospettiva coerente con la cessazione del rapporto di amministrazione in essere cui riferire anche il momento finale, rappresentato appunto dalla delibera di approvazione del bilancio con cui si procede alla valutazione dell’operato dell’amministrator”.
Tenuto conto anche dei controlli cui sono soggette le società cooperative, sottoposte a vigilanza da parte del Ministero competente, secondo il Notariato “non sembra che tale termine sia poi ulteriormente procrastinabile“.
2) Stando a quanto disposto nel secondo periodo del nuovo comma introdotto dalla legge di bilancio 2018 all’art. 2542 C.C., alle cooperative con numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro si applica il comma 2 dell’art. 2383, c.c.: dunque, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
La norma riguarda qualsiasi tipo di cooperativa, sia quelle che fanno riferimento al modello azionario (Spa) che quelle che fanno riferimento a quello a responsabilità limitata (Srl).
Anche in questo caso il legislatore omette qualsiasi riferimento ad aspetti di diritto transitorio, ponendosi quindi il problema se il limite di tre esercizi valga anche per gli amministratori in carica.
Pur tenendo conto della finalità della norma, volta ad evitare le cariche “a vita”, sembra – secondo il Notariato – “preferibile una soluzione affermativa, e che quindi il limite in esame trovi applicazione anche per gli amministratori già nominati, ma senza poter tener conto del momento in cui detta nomina è avvenuta, pena altrimenti una inammissibile retroattività della norma: in altre parole, il limite di tre esercizi inizia a decorrere da quello in corso”.
Pertanto, il termine massimo di durata di tre esercizi dell’incarico degli amministratori – conclude il CNN – “dovrebbe iniziare a decorrere dall’inizio dell’esercizio in corso al momento dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 2542 c.c. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che per le società il cui esercizio è iniziato il 1° gennaio 2018, gli amministratori in carica a tale data dovrebbero scadere alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020”.
In conclusione, si auspica che il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha il compito si vigilare sul mondo cooperativo, si pronunci quanto prima e fornisca precise direttive in materia.