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    I termini di decadenza nelle imposte indirette

    L’art. 76 del D.P.R.n.131 del 1986 – titolato decadenza dell’azione della finanza – si occupa specificatamente dei termini di decadenza ai fini dell’imposta di registro.

    Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/86, l’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di 5 anni dal giorno in cui, a norma degli artt.13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio.

    Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art. 19 (denuncia di eventi successivi alla registrazione[1]).

    In forza del successivo art.1-bis, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art.52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.

    termini di decadenza nelle imposte indirette

    Il comma 2 dispone che, salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:

    dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale[2];
    dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art.19, se si tratta di imposta complementare[3]: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’art.72[4], il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto;
    dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’art.19, se si tratta di imposta suppletiva[5].
    Il comma 2-bis, dell’art. 76, del D.P.R.n.131/86, prevede che, salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, relative alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili di cui all’art.17, del medesimo D.P.R.n.131/86, nonchè le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

    Il comma 4 prescrive che la soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

    L’ultimo comma dell’art.76, del D.P.R. n. 131/86 in esame dispone che l’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell’atto ai sensi dell’art. 6.

    Imposta sulle successioni e donazioni
    L’art. 27, del D.Lgs. n. 346/1990 prevede che la successione deve essere dichiarata a norma degli artt. da 28 a 30, nel termine stabilito dall’art. 31.

    L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6.

    La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di 3 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.

    Successivamente l’ufficio, ai sensi del comma 3, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione.