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    La dichiarazione congiunta comporta la responsabilità solidale anche in caso di successiva separazione

    La cassazione ha stabilito che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta e degli oneri accessori, iscritti a ruolo a nome del coniuge a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma dell’articolo 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

    Infatti, ai sensi del suddetto articolo la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio.