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    Revisione legale, Longobardi scrive a Padoan

    Al Mef le proposte dei commercialisti: delegare formazione e disciplina agli Ordini professionali, stop alle Associazioni non rappresentative, ripensare l’esame di abilitazione

    Lo schema di decreto legislativo in tema di riforma della revisione legale, attualmente sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, è l’oggetto di una lettera inviata oggi dal presidente dei commercialisti italiani, Gerardo Longobardi, al Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Nella missiva (indirizzata anche al Viceministro dell’Economia Enrico Zanetti, al capo di gabinetto del Mef, Roberto Garofoli, al Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco e all’ispettore Generale Capo di Finanza, Gianfranco Tanzi), Longobardi propone di delegare agli Ordini professionali le funzioni della formazione e della disciplina e di ripensare il meccanismo degli esoneri dall’esame di idoneità per l’esercizio della revisione legale che al momento prevede per i commercialisti una prova “addizionale” giudicata dal Consiglio nazionale “del tutto ingiustificata”. Il presidente dei commercialisti esprime poi le forti perplessità della categoria sull’eventualità che in questo ambito vengano delegate funzioni anche ad associazioni prive di reale rappresentatività. Sempre oggi, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha inviato le sue osservazioni al decreto alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, chiamate ad esaminare il provvedimento. “Tutte le proposte e le considerazioni contenute nel documento presentato alla Camera – affermano il Vicepresidente nazionale Davide Di Russo e i due consiglieri nazionali delegati alla materia, Andrea Foschi e Raffaele Marcello – muovono da quello che per i commercialisti è un punto irrinunciabile: la revisione legale è una funzione della nostra professione”.

     FORMAZIONE E DISCIPLINA

    Nella lettera a Padoan, Longobardi si concentra innanzitutto su quanto previsto dal Dl in tema delega delle funzioni, a cominciare dalla formazione. “La maggior parte dei revisori legali del nostro paese – scrive – è iscritta negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ed è quindi già sottoposta all’obbligo formativo e alla vigilanza di organismi pubblici costituiti a tal fine”. I commercialisti chiedono di delegare questa funzione agli Ordini professionali. Una scelta che “risponderebbe non solo a criteri di economicità, ma che offrirebbe anche la garanzia di controlli estesi, realizzabili sul territorio da parte di soggetti indipendenti e a ciò delegati per legge”. Per questo Longobardi esprime “ampio favore per le disposizioni che consentono di riconoscere equivalente la formazione svolta dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili per il tramite degli Ordini territoriali”. In questa prospettiva, Longobardi scrive a Padoan che il Consiglio nazionale dei commercialisti “è pienamente disponibile a siglare con Il Mef, in tempi brevi, una convenzione per definire i criteri e le modalità per dichiarare equivalente la formazione svolta dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, nonché le procedure con cui gli Ordini territoriali dovranno comunicare al MEF l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei propri iscritti”. Una convenzione che, è la proposta di Longobardi, potrebbe rifarsi “al meccanismo già sperimentato da anni dal Ministero dell’Interno e dal Consiglio Nazionale dei commercialisti per riconoscere equivalente la formazione svolta dai professionisti in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali a quella richiesta ai revisori degli enti locali”.

    Discorso analogo in tema di disciplina. Anche in questo ambito la proposta di Longobardi è di attribuire la delega della funzione agli Ordini professionali.

    “L’avvio delle indagini, i compiti istruttori, nonché il compito di formulare proposte non vincolanti sull’avvio del procedimento sanzionatorio e sulla relativa sanzione – scrive il presidente dei commercialisti – potrebbero essere attribuiti ai Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali, nominati dai Presidenti dei Tribunali; con riserva in capo al MEF dei poteri decisionali e della responsabilità finale della funzione”.

    Con questa soluzione, sottolinea Longobardi, “i consigli di disciplina riuscirebbero a realizzare un’azione tempestiva sul territorio in grado di garantire istruttorie celeri a supporto del provvedimento finale del MEF”.

    DELEGHE AD ASSOCIAZIONI

    Forti perplessità vengono invece espresse sull’eventualità di un coinvolgimento nella delega delle funzioni anche delle associazioni. Secondo i commercialisti è da escludere che il legislatore comunitario abbia voluto attribuire un ruolo specifico alle “associazioni” nei Paesi in cui le professioni sono regolamentate mediante la figura giuridica degli enti pubblici di tipo ordinistico”.”Laddove il legislatore nazionale ritenga di dovere far intervenire tali soggetti nell’espletamento dei compiti correlati alla revisione legale sarebbe opportuno – è la posizione di Longobardi – introdurre e definire, per tali associazioni, criteri di effettiva rappresentatività dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali”. “Nell’assoluta assenza di elementi normativi idonei a fondare tale (ipotetica) legittimazione, eventuali associazioni di natura privatistica avrebbero titolo per rappresentare esclusivamente i propri associati, senza alcun potere di regolamentazione e di vigilanza sui revisori legali (che, ove esercitato, si porrebbe come del tutto illegittimo); mentre i professionisti iscritti nel registro dei revisori e nel contempo ad Albi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, etc.) possono, in quanto tali, essere rappresentati esclusivamente dagli organi espressamente designati dagli ordinamenti professionali di appartenenza”. Per il Consiglio nazionale dei commercialisti è dunque “opportuno che si proceda alla stipula delle convenzione previste dal D.Lgs. 39/2010 solo dopo aver individuato specifici criteri di rappresentatività per le summenzionate associazioni”.

    TIROCINIO

    La disposizione che prevede che il tirocinio per revisore legale “può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze” viene valutato positivamente dai commercialisti. Ma questa disposizione “dovrebbe essere coordinata con disposizioni analoghe già presenti nell’ordinamento giuridico, al fine di non ingenerare confusione, sovrapposizione e ritardi nei percorsi formativi”. Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Ministero della Giustizia e MIUR hanno già siglato una convenzione quadro che consente di essere esonerati dalla prima prova dell’esame di Stato e di svolgere sei mesi di tirocinio durante il biennio di laurea magistrale. Al fine di non vanificarne gli effetti e di non rendere inutilizzabili i percorsi formativi qualificanti già realizzati dalle Università in collaborazione con gli Ordini territoriali (ad oggi sono state siglate 75 convenzioni locali tra Ordini e Università), a cui hanno già aderito moltissimi studenti che accederanno all’esercizio della professione, il Consiglio Nazionale dei commercialisti ritiene necessario che nella definizione delle convenzioni tra il MEF ed il MIUR sia utilizzata una “formula” analoga a quella utilizzata dallo stesso Consiglio Nazionale dei commercialisti” .

    ABILITAZIONE ALLA REVISIONE LEGALE

    Altro tema di particolare criticità per i commercialisti riguarda il meccanismo degli esoneri dall’esame di idoneità per l’esercizio della revisione legale che da poco prevede per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile una quarta prova addizionale, specifica in materia di revisione legale. Una prova aggiuntiva giudicata dai commercialisti “del tutto ingiustificata”. Il recepimento della Direttiva 2014/56/UE può però rappresentare, scrive ancora Longobardi, “l’occasione per fare definitivamente chiarezza e per evitare di aggravare il percorso formativo dei giovani”. Per questo i commercialisti propongono di inserire nello schema di decreto legislativo una norma che provveda a riformulare gli articoli 46 e 47 del DLgs. 139/2005, in modo da armonizzare la terminologia che designa le materie oggetto delle prove di esame della professione di commercialista e di esperto contabile a quella utilizzata all’art. 4 del D.Lgs. 39/2010 nell’elencazione delle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per revisore legale, così da pervenire alla piena equiparazione formale tra i due esami, già realizzata nella sostanza (come affermato dal CUN); stabilire la piena equipollenza, ai fini dell’esercizio dell’attività di revisione legale, dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di commercialista o alla professione di esperto contabile e dell’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale; disciplinare tale equipollenza anche nel caso in cui il triennio di tirocinio per l’accesso alla funzione di revisore sia stato completato dopo il superamento degli esami di cui agli articoli 46 e 47 del DLgs. 139/2005.

    “Tale intervento – conclude Longobardi – nulla toglierebbe in termini di effettiva preparazione di tutti quei giovani che, oltre a voler esercitare la professione di Commercialista, intendano, in linea con la natura giudica-contabile della professione, esercitare anche la funzione di revisione legale. Sarebbe illogico penalizzare solo i futuri professionisti, considerato che, da sempre, i revisori legali sono rappresentati in numero massiccio da soggetti che esercitano la professione di Commercialista che da sempre hanno goduto dell’esonero dall’esame per revisore e che da sempre applicano i principi di revisione che la nostra Professione ha contribuito a scrivere a livello nazionale ed internazionale”.